CONTRATTO “PROROGATO” AL 31 DICEMBRESecondo incontro tra la Fabi e le altre organizzazioni sindacali con l’Abi. Accordo per spostare alla fine del 2023 i termini del Ccnl
Il contratto dei bancari è prorogato al 31 dicembre 2023 (2) (ANSA) – ROMA, 26 LUG
Il verbale di accordo siglato da ABI, FABI, First-Cisl, Fisa Cgil, Uilca, Unisin Falcri-Silcea-Sinfub sottolinea che “le parti, in continuità e in attuazione di quanto stABIlito dai verbali di accordo del 27 dicembre 2022, del 28 febbraio 2023 e del 26 aprile 2023 e in relazione alla trasmissione ad ABI della piattaforma unitaria per il rinnovo del ccnl 19 dicembre 2019 avvenuta il 6 luglio 2023, nonché della sua presentazione nel corso della riunione del 19 luglio 2023 con conseguente avvio del confronto, concordano la prosecuzione fino al 31 dicembre 2023 della ‘mera’ sospensione dei termini al 31 dicembre 2022 di cui alle previsioni e istituti negoziali nazionali”. Resta “ferma ed impregiudicata la decorrenza al 1° gennaio 2023 degli effetti degli accordi che saranno raggiunti all’esito del predetto confronto, – si legge ancora – in mancanza dei quali la situazione rimarrà quella in essere al 31 dicembre 2022, ivi incluso quanto previsto dall’art. 6, comma 4, ccnl 19 dicembre 2019, come integrato dal Verbale di Accordo 28 giugno 2022”. ABI e sindacati precisano comunque che “resta pertanto inteso che dal presente verbale non derivano in alcun modo effetti di proroga o di ultrattività di disposizioni di cui alla contrattazione nazionale delle quali sia espressamente prevista la scadenza al 31 dicembre 2022”. Viene infine specificato che alle prestazioni lavorative rese dai lavoratori in tale periodo di “mera” sospensione dei termini “troveranno integrale applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal ccnl 19 dicembre 2019”.
Il contratto dei bancari è prorogato al 31 dicembre 2023 (2) (ANSA) – ROMA, 26 LUG
Il verbale di accordo siglato da ABI, FABI, First-Cisl, Fisa Cgil, Uilca, Unisin Falcri-Silcea-Sinfub sottolinea che “le parti, in continuità e in attuazione di quanto stABIlito dai verbali di accordo del 27 dicembre 2022, del 28 febbraio 2023 e del 26 aprile 2023 e in relazione alla trasmissione ad ABI della piattaforma unitaria per il rinnovo del ccnl 19 dicembre 2019 avvenuta il 6 luglio 2023, nonché della sua presentazione nel corso della riunione del 19 luglio 2023 con conseguente avvio del confronto, concordano la prosecuzione fino al 31 dicembre 2023 della ‘mera’ sospensione dei termini al 31 dicembre 2022 di cui alle previsioni e istituti negoziali nazionali”. Resta “ferma ed impregiudicata la decorrenza al 1° gennaio 2023 degli effetti degli accordi che saranno raggiunti all’esito del predetto confronto, – si legge ancora – in mancanza dei quali la situazione rimarrà quella in essere al 31 dicembre 2022, ivi incluso quanto previsto dall’art. 6, comma 4, ccnl 19 dicembre 2019, come integrato dal Verbale di Accordo 28 giugno 2022”. ABI e sindacati precisano comunque che “resta pertanto inteso che dal presente verbale non derivano in alcun modo effetti di proroga o di ultrattività di disposizioni di cui alla contrattazione nazionale delle quali sia espressamente prevista la scadenza al 31 dicembre 2022”. Viene infine specificato che alle prestazioni lavorative rese dai lavoratori in tale periodo di “mera” sospensione dei termini “troveranno integrale applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal ccnl 19 dicembre 2019”.